CQC e formazione: necessario rifare l’esame in caso di mancata richiesta di rinnovo a due anni dal corso

La Direzione generale per la Motorizzazione ha fornito chiarimenti in merito alla circolare del 19 settembre 2019 sulle nuove disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.

In particolare, si precisa che il “titolare di una qualificazione CQC che abbia frequentato un corso di formazione periodica ma che faccia trascorrere 2 anni dalla scadenza di validità della qualificazione CQC senza richiederne il rinnovo, dovrà, comunque, sostenere l’esame di ripristino”.

La disposizione non ha efficacia retroattiva
Tale disposizione non può essere applicata con efficacia retroattiva e si applicherà a decorrere dal 20 novembre 2021 nei confronti di titolari di qualificazione CQC che, avendo seguito un corso di formazione periodica conclusosi entro il 20 novembre 2019  – primo giorno di applicazione delle disposizioni di cui alla citata circolare – non avranno al 20 novembre 2021 provveduto a chiedere il rinnovo del documento comprovante la qualificazione in parola (patente CQC o CQC card).